D.V.Q. HOLDING S.R.L.

 

 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

 

 

 

 

 

Rev.DataDescrizione delle attività
0018/11/2024Adozione
   
   

 

Sommario

DEFINIZIONI4

PARTE GENERALE. 6

1. INTRODUZIONE. 6

1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 6

1.2. I reati-presupposto. 6

1.3. Le sanzioni7

1.4. La funzione esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo. 7

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI D.V.Q. HOLDING S.R.L.8

2.1. La Società. 8

2.2. La costruzione e l’implementazione del MOG.. 8

2.3. La struttura del MOG.. 8

2.4. I Destinatari9

2.5. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie. 9

2.6. Le regole per la nomina del difensore di fiducia di D.V.Q. Holding s.r.l.9

3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI D.V.Q. HOLDING S.R.L.10

3.1. I requisiti dell’Organismo di Vigilanza. 10

3.2. Composizione e nomina. 10

3.3. Requisiti di onorabilità e decadenza. 11

3.4. Poteri di controllo. 13

3.5. Flussi informativi verso l’OdV. 13

3.6. Reporting dell’OdV verso gli organi societari14

3.7. Coordinamento fra Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo D.V.Q.15

3.8. Whistleblowing. 15

4. SISTEMA DISCIPLINARE. 16

4.1. Funzione del sistema disciplinare. 16

4.2. Misure nei confronti del personale dipendente non dirigente. 17

4.3. Misure nei confronti dei dirigenti17

4.4. Misure nei confronti del vertice aziendale. 18

4.5. Misure nei confronti di partner d’affari, consulenti e collaboratori esterni18

5. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO. 18

PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 20

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di adempimenti e visite ispettive. 21

2. Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria. 23

3. Selezione e amministrazione del personale. 24

4. Selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e consulenze. 26

5. Gestione degli omaggi e altre regalie. 28

PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI30

1. Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio. 30

2. Gestione dei rapporti infragruppo. 31

3. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo. 33

PARTE SPECIALE C – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO. 34

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari (incassi e pagamenti)34

PARTE SPECIALE D – REATI TRIBUTARI37

1. Gestione degli adempimenti fiscali37

2. Gestione del ciclo attivo. 38

3. Gestione delle operazioni straordinarie. 39

PARTE SPECIALE E – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI41

1. Gestione dei sistemi informativi aziendali e delle opere dell’ingegno. 41

PARTE SPECIALE F – REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO. 44

1. Gestione dello sviluppo e commercializzazione del prodotto. 45

PARTE SPECIALE G – REATI DI CONTRABBANDO. 47

1. Gestione dell’importazione e dell’esportazione di beni47

PARTE SPECIALE H – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO. 49

1. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 50

PARTE SPECIALE I – REATI AMBIENTALI53

1. Gestione degli adempimenti in materia ambientale. 53

 

 

ALLEGATO n. 1 – Catalogo dei reati-presupposto ex D. Lgs. 231/2001

 

 

DEFINIZIONI

Attività sensibile: attività aziendale nell’ambito della quale si potrebbe verificare la commissione dei reati espressamente richiamati all’interno del D. Lgs. 231/2001.

Codice Etico di Gruppo: codice di condotta adottato da D.V.Q. Holding s.r.l. e dalle società da essa controllate.

Collaboratori esterni: soggetti che svolgono un’attività di collaborazione esterna con D.V.Q. Holding s.r.l. considerati nel loro complesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono: clienti, fornitori, consulenti, soggetti che agiscono in nome e per conto della Società in forza di contratti di mandato o di altro rapporto contrattuale, anche atipico).

Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche, “CdA”): organo amministrativo collegiale di D.V.Q. Holding s.r.l., formato dal Presidente del CdA e da due Consiglieri delegati.

Decreto o Decreto 231: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comprese le sue successive modifiche ed integrazioni.

Delega: atto interno con il quale vengono attribuiti compiti e funzioni ad uno o più soggetti, nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Destinatari:tutti i soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e che sono tenuti alla sua osservanza per come individuati all’interno del presente documento.

Ente o Società o D.V.Q. Holding: ai presenti fini, si intende D.V.Q. Holding s.r.l., con sede legale a Milano, Via Giovanni Boccaccio n. 29.

Gruppo o Gruppo D.V.Q.: ai presenti fini, si intendono D.V.Q. Holding s.r.l. e le società da essa controllate, ossia S&S Stainless F.Z.E., S&S Stainless Steel FZCO e D.V. Inox s.r.l..

Incaricati di pubblico servizio: soggetti individuati ai sensi dell’art. 358 c.p.: “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Linee Guida 231: ultima versione delle Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6, co. 3, del Decreto.

Modello Organizzativo (di seguito, anche, “MOG” o “il Modello”): il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da D.V.Q. Holding s.r.l. ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.

Organi di controllo: si intendono i sindaci e revisori legali eventualmente incaricati dalla Società.

Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, “OdV”): organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del MOG, nonché di curarne l’aggiornamento, ai sensi dell’articolo 6, co. 1, lett. b) del Decreto.

Parte Generale: parte del MOG in cui sono fissate le regole generali di condotta e le procedure che D.V.Q. Holding deve seguire la propria operatività generale.

Parte Speciale: parte del MOG che individua, per ciascuna attività sensibile, principi di comportamento specifici.

Protocolli: regole e modalità operative contenute nelle singole Parti Speciali a cui i Destinatari sono soggetti nello svolgimento delle attività sensibili.

Pubblica Amministrazione o P.A.: organi e uffici dello Stato, i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Pubblici ufficiali: soggetti indicati all’art. 357 c.p.: “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Quote: unità con cui vengono determinate le sanzioni pecuniarie nell’ambito del D. Lgs. n. 231/2001: il Giudice stabilisce il valore della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, mentre il numero delle quote è stabilito in modo proporzionale alla gravità del fatto.

Reati o Reati-presupposto: fattispecie di reato che, ove commesse nell’interesse o vantaggio della Società, possono comportare la responsabilità amministrativa di quest’ultima ai sensi del Decreto.

Sistema disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie nei confronti dei Destinatari che non osservano le norme comportamentali contenute nel MOG e nel Codice Etico del Gruppo D.V.Q..

Soggetti apicali o Vertice aziendale: soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o la direzione della Società.

Soggetti sottoposti: soggetti che agiscono alle dipendenze dei Soggetti apicali.

 

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, “il Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa degli enti connessa alla commissione di determinati reati.

L’entrata in vigore del Decreto si inseriva in un contesto di attuazione degli obblighi comunitari e internazionali, che imponevano al Legislatore italiano la previsione di forme di responsabilità anche degli enti collettivi (siano essi, a titolo meramente esemplificativo, società, cooperative, associazioni dotate di personalità giuridica o enti privi di personalità giuridica).

La responsabilità di un ente collettivo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si configura in caso di commissione o tentata commissione – nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso – di uno dei reati-presupposto da parte di:

Alla responsabilità penale del soggetto autore del reato-presupposto, pertanto, si affianca quella “amministrativa” dell’ente collettivo presso cui svolge la propria prestazione lavorativa.

La configurabilità della responsabilità amministrativa di un ente richiede, inoltre, alternativamente il conseguimento di un interesse o di un vantaggio, intesi come:

È bene precisare che la responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione alla commissione di reati-presupposto in territorio estero, purché per gli stessi non proceda già lo Stato del luogo in cui l’illecito è stato commesso.

1.2. I reati-presupposto

Affinché si possa configurare la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs .231/2001 occorre che il reato commesso dal soggetto apicale o sottoposto rientri nel catalogo di fattispecie criminose di cui agli artt. 24 e successivi del Decreto, che nel tempo ha subito (e continua a subire) numerose modificazioni e integrazioni da parte del Legislatore.

Per il dettaglio delle singole fattispecie di reato per come individuate dal D. Lgs. 231/2001 si rinvia all’Allegato 1 del Presente MOG.

1.3. Le sanzioni

Di fronte all’accertata responsabilità amministrativa dell’ente, il Decreto prevede due tipologie principali di sanzioni:

In ogni caso, la sentenza di condanna comporta la confisca del prezzo o del prodotto di reato (anche per equivalente) e, in alcuni casi, la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali.

1.4. La funzione esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D. Lgs. 231/2001 prevede l’esenzione dalla responsabilità amministrativa in quei casi in cui l’ente si sia dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche, “MOG”) efficace e idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In questo modo, ai sensi dell’art. 6, co. 1 D. Lgs. 231/2001, l’ente non potrà rispondere dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio dal soggetto apicale se viene data la prova che:

  1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima che avvenisse il fatto, un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso;
  2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del MOG, nonché la cura dell’aggiornamento dello stesso, è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  3. il reato è stato commesso eludendo in modo fraudolento il MOG adottato dall’ente;
  4. il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo.

Al contrario, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, l’ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza che l’ente è tenuto ad osservare.

Ai sensi dell’art. 5, co. 2 D. Lgs. 231/2001, la responsabilità dell’ente è esclusa nel caso in cui il reato-presupposto sia stato commesso nell’interesse esclusivo dell’agente – sia esso un apicale o un sottoposto – o di terzi, diversi dall’ente.

Infine, al terzo comma dell’art. 6 D. Lgs. 231/2001, il Legislatore ha previsto che la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può basarsi sui “codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

Il presente MOG, infatti, è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nelle “LineeGuida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” elaborate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia.

 

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI D.V.Q. HOLDING S.R.L.

2.1. La Società

D.V.Q. Holding s.r.l. ha sede legale in Via Boccaccio n. 29 a Milano (MI) ed è attiva nel settore della compravendita di materiale semilavorato in acciaio inox.

In particolare, la Società, costituita nel 2015, detiene il 100% delle partecipazioni e si occupa di coordinare le attività delle altre due società commerciali del Gruppo: D.V. Inox s.r.l., anch’essa avente sede legale in Italia, e S&S Stainless Steel FZE, con sede a Dubai.

Il supporto di D.V.Q. Holding rispetto alle controllate consiste altresì nella prestazione di determinati servizi a favore delle stesse (quali, ad esempio, la gestione della contabilità e la predisposizione del bilancio e la gestione delle risorse umane), tutti formalizzati all’interno di appositi contratti di service.

D.V.Q. Holding è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a cui è affidata la Legale Rappresentanza della Società, e due Consiglieri. 

Ai tre membri del Consiglio di Amministrazione sono affidati i medesimi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di eventuali modifiche dell’assetto organizzativo della Società, il presente MOG dovrà essere aggiornato.

2.2. La costruzione e l’implementazione del MOG

L’implementazione del MOG di D.V.Q. Holding ha seguito le seguenti fasi:

  1. individuazione delle attività e dei processi nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati-presupposti previsti dal Decreto (c.d. “attività sensibili”);
  2. analisi di eventuali procedure e dei controlli già in essere;
  3. sviluppo del MOG, strutturandolo sulla base di quanto stabilito all’interno delle Linee Guida elaborate da Confindustria;
  4. adozione ed attuazione del MOG mediante: i) approvazione del testo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione; ii) nomina dell’Organismo di Vigilanza a cui affidare il controllo sull’effettiva attuazione e osservanza del MOG; iii) definizione di un sistema disciplinare che preveda l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni delle norme contenute nel presente documento o nella documentazione ad esso connessa (quale, ad esempio, il Codice Etico di Gruppo); iv) diffusione del MOG attraverso attività di formazione ed informazione per i Destinatari.

2.3. La struttura del MOG

Il documento, frutto delle sopraelencate attività, si compone delle seguenti parti:

Le norme comportamentali e i presidi di controllo del presente MOG sono ispirati ai principi generali contenuti nel Codice Etico di Gruppo (di seguito, anche, “il Codice Etico”) adottato da D.V.Q. Holding e dalle società da essa controllate e che contiene i valori a cui devono ispirarsi tutti i Destinatari nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Il Codice Etico di Gruppo, così come il catalogo dei reati-presupposto, deve considerarsi quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da D.V.Q. Holding s.r.l..

2.4. I Destinatari

Le regole e i principi contenuti nel presente MOG devono ritenersi vincolanti per tutti i soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società.

Inoltre, il presente MOG si applica ai seguenti soggetti:

La Società richiede, altresì, a tutti i soggetti esterni con cui collabora a vario titolo (a titolo meramente esemplificativo: consulenti, fornitori, intermediari, clienti, partner, venditori) di impegnarsi, mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, al rispetto dei principi e delle norme contenute nel D. Lgs. 231/2001, nel MOG e nel Codice Etico di Gruppo.

2.5. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie

Ai sensi dell’articolo 6, co. 2 lett. c), del Decreto, che richiede l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati-presupposti, la Società ha ritenuto opportuno adottare lo specifico Protocollo “Gestione dei flussi monetari e finanziari (incassi e pagamenti)” che regolamenta i soggetti coinvolti ed i relativi poteri, gli strumenti adottati e i collegamenti con il sistema amministrativo e contabile, in riferimento alle varie tipologie di transazioni.

2.6. Le regole per la nomina del difensore di fiducia di D.V.Q. Holding s.r.l.

L’art. 39 D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente che “l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”.

Nel caso in cui la Società sia coinvolta in un procedimento penale nel quale viene o potrebbe venire contestata la sua responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e nel medesimo processo il Legale Rappresentante di D.V.Q. Holding (il Presidente del Consiglio di Amministrazione) risulti indagato o imputato del relativo reato-presupposto, potrebbe sorgere un conflitto di interessi in relazione alla nomina del difensore di fiducia della Società da parte dello stesso.

Con lo specifico fine di scongiurare tale ipotesi di conflitto tra l’interesse del Legale Rappresentate e quello della Società, nonché secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione[1], D.V.Q. Holding ha adottato i seguenti presidi di controllo:

 

3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI D.V.Q. HOLDING S.R.L.

3.1. I requisiti dell’Organismo di Vigilanza

Ai fini dell’integrazione della causa di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’ente di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, occorre affidare ad un organismo il compito di vigilare sul corretto funzionamento e sull’osservanza del MOG, nonché di curarne l’aggiornamento. 

Secondo quanto indicato dalle Linee Guida elaborate da Confindustria, nonché in base ai principali orientamenti giurisprudenziali, l’OdV deve possedere i seguenti requisiti:

Per assicurare il corretto espletamento dei suoi compiti, all’OdV è garantito il libero accesso a tutte le Funzioni e ai locali della Società, senza la necessità di ottenere alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario.

3.2. Composizione e nomina

La normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 prevede all’art. 6, comma 4, che gli enti collettivi di piccoli dimensioni possono attribuire i compiti tipici dell’Organismo di Vigilanza anche “direttamente all’organo dirigente”, in parziale deroga ai principi di cui al paragrafo precedente.

Le Linee Guida di Confindustria specificano che la definizione di “piccola impresa” è un criterio dimensionale che deve essere valutato in base all’essenzialità della struttura interna gerarchica: un’impresa potrà considerarsi “piccola” se è dotata dei soli elementi essenziali per il suo funzionamento.

A ciò si aggiungano i criteri quantitativi elaborati a livello comunitario con la Raccomandazione n. 2003/361/CE nella quale la “piccola impresa” viene definita come la società con meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione di D.V.Q. Holding, pertanto, ha optato per la nomina di un Consigliere di Amministrazione della Società quale Organismo di Vigilanza monocratico, che resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabili al termine del mandato.

Data l’attribuzione in capo al medesimo soggetto di compiti tanto di natura gestoria, quanto di controllo e vigilanza sull’attività sociale, il suddetto Consigliere collabora con un professionista esterno nell’effettuazione di verifiche periodiche sul rispetto e l’efficacia del Modello, ovvero, in alternativa, provvede alla redazione di un verbale delle attività svolte, che viene controfirmato dall’Ufficio o dal dipendente su cui vertono le attività. 

La sostituzione dell’Organismo di Vigilanza prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo:

3.3. Requisiti di onorabilità e decadenza

L’Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne, in particolare, i requisiti di onorabilità, non può essere nominato componente dell’Organismo di Vigilanza colui che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c..

Non può, inoltre, essere nominato alla carica di componente dell’Organismo di Vigilanza chiunque abbia subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

Allo stesso modo, non potrà essere nominato OdV chi ha svolto – nei tre esercizi antecedenti alla nomina – funzioni di amministrazione all’interno di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali.

I candidati alla carica di componenti dell’Organismo di Vigilanza devono autocertificare, all’atto della nomina, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Revoca

Nell’ottica di garantire la necessaria stabilità all’Organismo di Vigilanza, la revoca dei suoi poteri e l’attribuzione degli stessi in capo ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il CdA di D.V.Q. Holding può revocare l’OdV per “giusta causa”, ossia, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

Decadenza

L’Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui successivamente alla sua nomina:

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di Organismo di Vigilanza:

3.4. Poteri di controllo

L’OdV può in qualsiasi momento, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all’applicazione del Modello Organizzativo.

Nell’esercizio di tali poteri l’OdV potrà richiedere di consultare la documentazione inerente all’attività svolta dai soggetti preposti ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere relazioni scritte. 

In particolare, sono previste periodicamente delle verifiche dell’efficacia e dell’attuazione dei protocolli del presente Modello Organizzativo. L’OdV, a seguito delle verifiche effettuate, segnala alle risorse interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

Come specificato dalle Linee Guida di Confindustria, la coincidenza tra la figura dell’OdV e del Consigliere di Amministrazione della Società comporta la necessità di svolgere le attività di controllo di cui al presente paragrafo con il supporto di un professionista esterna. 

In alternativa, occorre che l’OdV proceda alla verbalizzazione delle attività svolta. La relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso OdV in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3.5. Flussi informativi verso l’OdV

Tutti i Destinatari del presente Modello Organizzativo hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’OdV eventi che potrebbero comportare la responsabilità di D.V.Q. Holding ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o, in generale, eventuali violazioni del Modello Organizzativo.

L’obbligo di un flusso informativo strutturato viene concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del MOG e per l’eventuale accertamento a posterioridelle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Inoltre, i Destinatari devono trasmettere all’OdV le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla Magistratura, da organi di Polizia Giudiziaria, o da altra Autorità Pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto riguardanti la Società e/o i Destinatari, garantendo in ogni momento il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge.

A titolo esemplificativo, devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

I Destinatari del MOG devono trasmettere all’OdV le segnalazioni di cui al presente paragrafo mediante i due canali alternativi messi a disposizione dalla Società: 

  1. in forma digitale, mediante la casella di posta elettronica: Stefano.Villaodv@libero.it;
  2. in forma cartacea, mediante l’apposita casella postale collocata presso la sede legale di D.V.Q. Holding s.r.l. (Via G. Boccaccio, n. 29 – 20123 Milano).

Il personale addetto alla gestione della corrispondenza è tenuto a depositare le comunicazioni tempestivamente all’interno dell’apposita cassetta postale interna, preservandone l’integrità e senza visionarne il contenuto.

L’accesso alle comunicazioni è consentito al solo Organismo di Vigilanza, il quale si impegna a farne uso unicamente per le funzioni di controllo e di verifica propri della funzione ricoperta da quest’ultimo. Come affermato in precedenza, il mancato rispetto del dovere di riservatezza da parte dell’OdV costituisce un grave inadempimento rispetto ai compiti a lui assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito delle segnalazioni ricevute l’Organismo di Vigilanza effettua i relativi adempimenti e provvede quindi ad informare gli organi competenti all’avvio delle procedure prodromiche all’applicazione di eventuali sanzioni in ordine alle violazioni contestate.

Tutte le segnalazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza sono gestite in assoluta confidenzialità. I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Oltre agli obblighi di segnalazione di cui sopra, il Vertice Aziendale è tenuto a comunicare all’OdV:

Oltre ai predetti flussi informativi generali, l’OdV può definire flussi informativi più specifici nell’ambito di ogni singola Parte Speciale ovvero in altri documenti separati.

Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione delle suddette informazioni configura comportamento sanzionabile ai sensi del Sistema Disciplinare, di cui si tratterà di seguito.

3.6. Reporting dell’OdV verso gli organi societari

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione di D.V.Q. Holding.

In particolare, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione:

L’Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità. Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare l’Organismo di Vigilanza qualora lo ritengano opportuno.

3.7. Coordinamento fra Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo D.V.Q.

Ciascuna società appartenente al Gruppo D.V.Q., dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, per le finalità indicate nel Decreto e sotto la propria responsabilità, istituisce un proprio autonomo e indipendente Organismo di Vigilanza.

In tali casi, la società che intende adottare un proprio MOG dovrà attenersi ai principi ed ai contenuti del MOG di D.V.Q. Holding, integrandolo e/o rettificandolo in tutti i casi in cui le specifiche peculiarità inerenti alla natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri lo abbiano richiesto.

In ogni caso, eventuali interventi correttivi sul Modello Organizzativo della società controllata, conseguenti ai controlli effettuati, saranno di esclusiva competenza delle stesse controllate; l’Organismo di Vigilanza della controllata informa l’Organismo di Vigilanza della controllante in ordine ai fatti rilevati, alle sanzioni disciplinari e agli adeguamenti del MOG.

3.8. Whistleblowing

D.V.Q. Holding, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di whistleblowing, adeguandosi alle modifiche normative intervenute con il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Detto apparato normativo ha ampliato la portata dell’istituto del whistleblowing, dapprima introdotto con la Legge 30 novembre 2017, n. 179, sia dal punto di vista delle violazioni che possono formare oggetto di segnalazione, sia per quanto riguarda i soggetti che possono effettuare le segnalazioni, ma soprattutto per le tutele riconosciute al segnalante e al segnalato.

Pertanto, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/01, comma 2-bis, e in accordo con quanto stabilito dalla Direttiva UE n. 2019/1937, la Società:

Ai presenti fini, assume rilevanza la “Procedura Whistleblowing” adottata dalle società del Gruppo D.V.Q. e che si intende qui integralmente richiamata, che descrive compiutamente i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione, le modalità di effettuazione e di gestione delle stesse, nonché le tutele riconosciute tanto al segnalante, al segnalato e ai soggetti eventualmente coinvolti nel processo di segnalazione.

In accordo alla soprarichiamata Procedura di Gruppo, le segnalazioni sono indirizzate ad un professionista esterno dotato dei requisiti professionali e di imparzialità richiesti dalla normativa, mediante l’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica fornita da una società esterna, che consente di inoltrare la segnalazione sia in forma scritta che in forma orale.

 

4. SISTEMA DISCIPLINARE

4.1. Funzione del sistema disciplinare

Gli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto 231/2001 dispongono che il MOG può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Il sistema disciplinare, infatti, è volto a rendere effettiva ed efficace l’adozione del MOG stesso e l’azione dell’Organismo di Vigilanza, in virtù di quanto previsto dall’art. 6 del Decreto.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel MOG, a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. 

I destinatari del sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del presente Modello Organizzativo. 

Inoltre, le sanzioni saranno comminate anche a tutti coloro che non adempieranno a quanto previsto nei precedenti paragrafi in materia di segnalazioni all’OdV, nonché a chiunque violi le disposizioni contenute nella “Procedura Whistleblowing” adottata dal Gruppo. In particolare, sarà oggetto di sanzione disciplinare qualunque Destinatario che:

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. L’Organismo di Vigilanza è coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni.

La violazione delle misure indicate nel MOG costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) e determina l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di settore. 

Il mancato rispetto delle misure previste dal MOG viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di “soggetti sottoposti a direzione o vigilanza” (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di “soggetti apicali” (art. 5, comma 1, lett. a).

Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche sono applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

4.2. Misure nei confronti del personale dipendente non dirigente

Il sistema sanzionatorio introdotto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto si basa sui principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione, della concessione di termini per l’esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata, della proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla gravità della violazione commessa ed al grado d’intenzionalità dell’azione o dell’omissione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato. In particolare:

4.3. Misure nei confronti dei dirigenti

Le condotte poste in essere dai dirigenti costituenti violazione delle regole comportamentali e procedurali previste nel MOG sono sanzionate dalla Società nel rispetto dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL applicato.

Le misure disciplinari nei confronti dei dirigenti sono, oltre alla revoca delle procure eventualmente conferite:

In ogni caso, se la violazione del MOG fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni e il monitoraggio di sua competenza.

4.4. Misure nei confronti del vertice aziendale

L’Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del MOG o del Codice Etico di Gruppo da parte del vertice aziendale dovrà tempestivamente darne adeguata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, per la valutazione dell’infrazione e per l’assunzione dei provvedimenti più idonei.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono competenti per la valutazione dell’infrazione e per l’assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del vertice aziendale.

4.5. Misure nei confronti di partner d’affari, consulenti e collaboratori esterni

L’adozione da parte di partner d’affari, fornitori, intermediari, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società di comportamenti in contrasto con il D. Lgs. 231/2001 e con i principi e i valori contenuti nel Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

L’adozione reiterata di comportamenti in contrasto con il D. Lgs. 231/2001 o la violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico sarà considerata inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte della Società.

 

5. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’aggiornamento del MOG e al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, le Funzioni aziendali possono proporle ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche dopo aver sentito il parere dell’OdV. 

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l’aggiornamento del MOG devono essere segnalati in forma scritta dall’OdV al Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa effettuare le delibere di propria competenza.

Le modifiche delle norme e procedure aziendali necessarie per l’attuazione del MOG avvengono ad opera delle Funzioni aziendali competenti. L’OdV è costantemente informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove procedure operative e ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.
 

PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e l’Autorità Giudiziaria, così come individuati negli articoli 24, 25 e 25 decies del Decreto. 

Alcune delle attività regolate dai seguenti protocolli sono state valutate come processi potenzialmente a rischio anche per la commissione di altri reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, quali, ad esempio: il reato di corruzione tra privati (cfr. art. 25 ter del Decreto); il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cfr. art. 25 novies del Decreto); il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. art. 25 duodecies del Decreto); i reati di contrabbando (cfr. art. 25 sexiesdecies del Decreto); i reati tributari (cfr. art. 25 duodecies del Decreto).

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all’Allegato 1 “Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ex D. Lgs. 231/2001”.

Di seguito è effettuato un preventivo inquadramento e descrizione di alcune nozioni utilizzate nella presente Parte Speciale A:

 

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di adempimenti e visite ispettive

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione in caso di accertamenti, ispezioni e verifiche, ivi compresi i collaboratori e i consulenti esterni, specificatamente incaricati.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Presidi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto previsto nel presente Protocollo, chiunque entri in contatto con la Pubblica Amministrazione in occasione d’ispezioni, accertamenti e verifiche è tenuto a segnalare tempestivamente all’OdV anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione disciplinati nel presente Protocollo.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

In ogni caso, il Responsabile del Protocollo informa tempestivamente l’Organismo di Vigilanza sulle ispezioni della Pubblica Amministrazione e sugli adempimenti richiesti alla Società.

 

2. Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che, in occasione di procedimenti penali, entrino in contatto con l’Autorità Giudiziaria e che ricoprano la qualità di imputati o coimputati in un procedimento connesso o collegato, ivi compresi i collaboratori e i Consulenti esterni, specificatamente incaricati.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Nell’ambito delle attività disciplinate dal presente Protocollo la Società si avvale della collaborazione di uno Studio legale esterno.

Presidi di controllo

I Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni avanti all’Autorità Giudiziaria e che ricoprano la qualità di imputati o coimputati in un procedimento connesso o collegato, devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:

È fatto divieto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria in occasione di procedimenti penali informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari devono informare l’Organismo di Vigilanza in merito ad ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario che veda coinvolti soggetti della Società o che collaborano con essa.

 

3. Selezione e amministrazione del personale

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che siano coinvolti a vario titolo nella selezione, assunzione e gestione del personale.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Responsabile della Funzione Risorse Umane della Società. 

Presidi di controllo

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria Funzione, siano coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale (anche straniero non comunitario) devono:

È fatto esplicito divieto di:

Laddove si proceda alla selezione e all’assunzione di personale extra-comunitario:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella selezione e assunzione del personale informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

Inoltre, i soggetti a vario titolo coinvolti nelle suddette attività sono tenuti a trasmettere all’Organismo di Vigilanza, con periodicità annuale, copia dei procedimenti disciplinari svolti con le eventuali sanzioni comminate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

4. Selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e consulenze

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo definisce i ruoli, le responsabilità operative, le attività di controllo ed i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari nell’ambito del processo di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e consulenze.

I processi analizzati e regolati nel presente Protocollo sono da considerare “a rischio” ai sensi del Decreto, con particolare riferimenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies), al reato di corruzione tra privati (art. 25 ter), ai reati tributari (art. 25 quinquiesdecies) e ai reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies).

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all’Allegato 1 “Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ex D. Lgs. 231/2001”.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Responsabile del Reparto Operativo della Società. 

Presidi di controllo

I Destinatari coinvolti nella selezione e gestione di fornitori di beni, servizi e incarichi professionali devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:

È fatto inoltre divieto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e consulenze informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo (ad esempio in relazione al prezzo del bene/servizio oggetto del contratto) e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico di Gruppo.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

5. Gestione degli omaggi e altre regalie

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che siano coinvolti nel processo di erogazione e ricezione di omaggi e altre regalie.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Presidi di controllo

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria Funzione, siano coinvolti nel processo di richiesta, approvazione, erogazione e ricezione di omaggi o altre regalie devono rispettare i seguenti principi comportamentali:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione degli omaggi e altre regalie devono informare l’OdV di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo, nonché di tutti quei comportamenti non uniformati a quanto previsto dal Codice Etico di Gruppo.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento ed alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei reati societari, così come individuati nell’art. 25 ter del Decreto Legislativo.

Le attività regolate dal seguente Protocollo sono state valutate come processi potenzialmente a rischio anche per la commissione di altri reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, quali, ad esempio: i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita (cfr. art. 25 octies del Decreto) e dei reati tributari (cfr. art. 25 quinquiesdecies del Decreto).

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all’Allegato 1 “Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ex D. Lgs. 231/2001”.

Si rileva che ai fini dei presidi inerenti alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati sopra elencanti (e, in particolare, con riferimento al reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.), assumono altresì rilevanza i seguenti Protocolli:

contenuti nelle Parti Speciali A, C e D del presente MOG, a cui si rimanda.

 

1. Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di contabilità generale e predisposizione del bilancio della Società.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Responsabile della Contabilità della Società. 

Presidi di controllo

Tutti coloro che per ragioni del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nella gestione del processo in oggetto devono:

È fatto divieto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella predisposizione del bilancio e dei relativi allegati informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

2. Gestione dei rapporti infragruppo

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che siano coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo. 

Per rapporti infragruppo si intendono i servizi prestati tra società che fanno a capo al medesimo gruppo, che dovranno essere disciplinati da uno specifico contratto scritto nel quale risultano definiti compiti e oneri nonché sono previste apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del MOG adottato da D.V.Q. Holding.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Presidi di controllo

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo devono:

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo e di comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

3. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che siano coinvolti nella gestione dei rapporti con organi di controllo istituzionali (ad es. i Revisori incaricati dalla Società).

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Presidi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con gli organi di controllo istituzionali devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con gli organi di controllo istituzionali informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.
 

PARTE SPECIALE C – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, in relazione ai quali il Decreto Legislativo prevede la responsabilità amministrativa dell’Ente (cfr. art. 25 octies del Decreto). 

Le attività regolate dal seguente Protocollo sono state valutate come processi potenzialmente a rischio anche per la commissione di altri reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, quali, ad esempio: il reato di corruzione tra privati (cfr. art. 25 ter del Decreto) e il reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 512 bis c.p. (cfr. art. 25 octies.1 del Decreto).

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all’Allegato 1 “Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ex D. Lgs. 231/2001”.

 

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari (incassi e pagamenti)

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che hanno il potere di ricevere denaro o effettuare pagamenti in nome e per conto della Società, nonché a chi intrattiene i rapporti con gli istituti di credito.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Responsabile del Reparto Finanziario della Società. 

Presidi di controllo

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli aspetti finanziari dell’attività devono:

È fatto, inoltre, espresso divieto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari coinvolti nella gestione degli aspetti finanziari informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

In ogni caso, i Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

PARTE SPECIALE D – REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale è ha la finalità di definire i principi di comportamento e i presidi di controllo a cui i Destinatari devono attenersi per prevenire la commissione dei reati tributari, così come introdotti dalla Legge n. 157/2019 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”) in relazione ai quali il Decreto prevede la responsabilità amministrativa dell’Ente (cfr. art. 25 quinquiesdecies del Decreto).

Le attività regolate dal seguente Protocollo sono state valutate come processi potenzialmente a rischio anche per la commissione di altri reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, quali, ad esempio: i reati contro la P.A. (cfr. artt. 24 e 25 del Decreto), i reati societari (cfr. art. 25 ter del Decreto) e i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita (cfr. art. 25 octies del Decreto).

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all’Allegato 1 “Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto”.

 

1. Gestione degli adempimenti fiscali

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali della Società.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Presidi di controllo

Nella gestione degli adempimenti fiscali, assumono rilevanza anche i protocolli “Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di adempimenti e visite ispettive” e “Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria” di cui alla Parte Speciale A, nonché il Protocollo “Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio” di cui alla Parte Speciale B.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle dichiarazioni fiscali devono:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

2. Gestione del ciclo attivo

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo definisce individua e regola le modalità a cui i Destinatari devono attenersi nella gestione del ciclo attivo.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Direttore Commerciale della Società. 

Presidi di controllo

Tutti coloro che per ragioni del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nella gestione del processo in oggetto, devono:

È fatto inoltre esplicito divieto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione delle vendite informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

3. Gestione delle operazioni straordinarie

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che siano coinvolti nella gestione delle operazioni straordinarie che vedono coinvolta D.V.Q. Holding.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Presidi di controllo

Tutti coloro che per ragioni del proprio incarico o della propria funzione sono coinvolti nella gestione del processo in oggetto, devono:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione delle operazioni straordinarie informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente Protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

PARTE SPECIALE E – DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento ed alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei delitti informatici, così come individuati nell’articolo 24 bis del D. Lgs. 231/2001 nonché del reato di violazione del diritto d’autore così come individuato nell’articolo 25 novies del Decreto medesimo.

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all’Allegato 1 “Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ex D. Lgs. 231/2001”.

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione e utilizzo delle opere dell’ingegno tutelate ai sensi della normativa inerente al diritto d’autore (Legge 22 Aprile 1941, n. 633 e s.m.i.) e dei sistemi informatici aziendali, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico.

Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:

1. Gestione dei sistemi informativi aziendali e delle opere dell’ingegno

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali nonché di opere dell’ingegno.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Presidi di controllo

I Destinatari devono garantire, ognuno per le parti di competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:

Inoltre, è fatto divieto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo delle opere dell’ingegno e dei Sistemi Informatici aziendali della Società sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

PARTE SPECIALE F – REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento ed alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento così come individuato nell’articolo 25 bis del D. Lgs. 231/2001 nonché dei reati contro l’industria e commercio, così come individuati nell’articolo 25 bis.1 del Decreto medesimo.

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all’Allegato 1 “Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto”.

Di seguito è effettuato un preventivo inquadramento e descrizione delle nozioni di “marchio”, “segni distintivi” e di “brevetto”:

1. Gestione dello sviluppo e commercializzazione del prodotto

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di sviluppo e commercializzazione del prodotto della Società.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Responsabile del Reparto Marketing. 

Presidi di controllo

I Destinatari devono garantire, ognuno per le parti di competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:

Inoltre, ai suddetti soggetti è fatto esplicito divieto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione delle attività connesse allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto della Società sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione anomala e/o in deroga al presente Protocollo.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

PARTE SPECIALE G – REATI DI CONTRABBANDO

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento ed alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei reati di contrabbando così come individuati nell’articolo 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001, come modificati dal D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (“Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”).

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all’Allegato 1 “Catalogo degli Illeciti Amministrativi e dei Reati Presupposto”.

1. Gestione dell’importazione e dell’esportazione di beni

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di importazione ed esportazione di beni in nome e per conto di D.V.Q. Holding.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Presidi di controllo

I Destinatari devono garantire, ognuno per le parti di competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:

Inoltre, ai suddetti soggetti è fatto esplicito divieto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione delle attività connesse all’importazione e all’esportazione di beni nell’interesse della Società sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione anomala e/o in deroga al presente Protocollo.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

 

PARTE SPECIALE H – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento ed alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come individuati nell’articolo 25 septies del Decreto. 

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto sono le seguenti: 

Le richiamate fattispecie rilevano solo se commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e il regime sanzionatorio applicabile alla Società per i suddetti reati è di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all’Allegato 1 “Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ex D. Lgs. 231/2001”.

Si segnala che, a differenza della generalità dei reati-presupposto previsti dal Decreto, che sono di natura dolosa, i reati considerati nella presente Parte Speciale sono di natura colposa (conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto).

Le principali figure di riferimento – secondo la normativa in vigore – individuate a presidio della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro sono:

1. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Datore di Lavoro, che nel presente ambito è coadiuvato dai Datori di Lavoro delegati. 

Presidi di controllo

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria Funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto devono:

I Destinatari hanno, inoltre, il diritto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con i Datori di Lavoro delegati, provvede a comunicare all’Organismo di Vigilanza un’informativa tempestiva ad evento in merito:

Inoltre, in occasione delle riunioni con l’OdV e, comunque, con periodicità almeno semestrale provvede a comunicare:

 

PARTE SPECIALE I – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire i principi di comportamento e i presidi di controllo che i Destinatari devono seguire per la gestione degli adempimenti in materia ambientale al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dall’art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Tutti i Destinatari sono, inoltre, chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di:

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all’Allegato 1 “Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ex D. Lgs. 231/2001”.

1. Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari del Modello.

Responsabile del Protocollo

Il responsabile del presente Protocollo è il Legale Rappresentante. 

Presidi di controllo

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria Funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto devono:

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nelle suddette attività sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione anomala e/o in deroga al presente Protocollo.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

Il Legale Rappresentante provvede a comunicare all’Organismo di Vigilanza un’informativa tempestiva ad evento in merito:


 

[1] Sul punto, si veda Cass. Pen., Sez. III, n. 32110/2023, che richiama quanto affermato da Cass. Pen., Sez. III, n. 35387/2022.